di Roberto Orlando

Sin dall’epoca della Restaurazione appariva indispensabile non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l’esigenza di autonomia della professione forense, la cui rilevanza politica era ormai riconosciuta per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato.
L’Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell’8 giugno 1874, la prima in materia di libere professioni (il primo progetto di legge era stato presentato al Senato nel 1866 dal Ministro della Giustizia Giovanni Raffaele Francesco De Falco, 1818-1886).
La legge uniforme per l’Ordine forense n.1938, dopo aver abrogato l’intera normativa che vigeva negli Stati preunitari, istituì presso ogni sede di tribunale due distinti Ordini: il primo retto dal Consiglio di Disciplina dei Procuratori, il secondo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tale legge prevedeva che per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore era necessaria l’iscrizione all’Albo. Non vi erano limiti all’iscrizione, ad eccezione ovviamente del possesso della laurea in Giurisprudenza, aver svolto un biennio di pratica presso uno studio legale ed aver sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad apposita Commissione. Per l’esercizio della professione occorreva essere iscritto almeno all’Albo di un Tribunale e in quello di una Corte di Cassazione.




































































