Gaetano Filangieri, il culto della virtù eroica e la libertà americana (parte seconda)

di Pasquale Guaragnella

(continuazione)

Antonio Trampus, lo storico cui si alludeva, peraltro conoscitore esperto dell’opera di Filangieri[1], richiama opportunamente nel suo studio il Preambolo della dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776), che recitava solennemente:

Quando nel corso degli eventi umani si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro […] un giusto rispetto per le opinioni richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità[2].

 «Ricerca della felicità», dunque. In merito a questo celebre passaggio testuale colpisce, osserva Trampus, «l’uso e il consumo culturale che viene fatto della parola ‘felicità’, la sua inclusione in un documento costituzionale, a testimonianza del fatto che è entrato ormai definitivamente a far parte del vocabolario politico moderno»[3]. Peraltro, quel che importa rilevare è la «ripresa» filangieriana del principio affermato solennemente dal diritto costituzionale americano, in quanto «non siamo più di fronte al concetto della pubblica felicità, promossa e assecondata dai sovrani [europei], come voleva la cultura riformatrice della metà del Settecento». Non per nulla nella prima Lettera della breve, ma pur intensa corrispondenza intercorsa tra Filangieri e Benjamin Franklin, l’Illuminista napoletano, soffermandosi sul concetto di «pubblica prosperità», comunicava al patriota statunitense tutti i dubbi a proposito delle «nuove» idee contenute ne La scienza della legislazione:

Io sono quasi in fine del terzo libro, che è quello che riguarda le leggi criminali. Questo occuperà due volumi, l’uno de’ quali contiene il sistema della procedura, e l’altro quello del codice penale. La novità delle mie idee sull’uno e l’altro oggetto mi spaventa[4].

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